Il Comitato nazionale e' composto:

  • a)di tre membri, scelti tra persone, dell'uno o dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nella assistenza degli orfani di guerra;
  • b)di un delegato del Ministero del tesoro;
  • c)di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale;
  • d)di un delegato dell'Ordinario militare;
  • e)di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
  • f)di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;
  • g)di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia;
  • h)di un delegato del Commissariato della gioventu' italiana;
  • i)di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo. I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i membri di cui alla lettera a). Il presidente ed il vice presidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale. Il Comitato nazionale dura, in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento, i suoi componenti possono essere confermati. Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art10 · fonte del testo