La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possano interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorita' e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale. Spetta, in ogni caso, al sindaco di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art18 · fonte del testo