Il Comitato provinciale ed il giudice tutelare invigilano affinche' siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative o nelle azioni giudiziarie che possono interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio. Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici tutelari e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra sano scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa. Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete, di diritto, alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice tutelare destina il difensore d'ufficio ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio. Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art41 · fonte del testo