Lo stato ed il trattamento del personale assunto direttamente dall'Opera sono stabiliti con regolamento deliberato dal Comitato nazionale e soggetto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro. Il trattamento economico di attivita' di servizio non puo' essere superiore a quello delle corrispondenti categorie degli impiegati dello Stato.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art22 · fonte del testo