Lo stato ed il trattamento del personale assunto direttamente dall'Opera sono stabiliti con regolamento deliberato dal Comitato nazionale e soggetto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro. Il trattamento economico di attivita' di servizio non puo' essere superiore a quello delle corrispondenti categorie degli impiegati dello Stato.
Testo vigente dal 22 aprile 1958
