Art. 22
[1]Condizione d'impiego e di lavoro e trattamento economico dei mobilitati per il servizio del lavoro.
[2]Il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, con il Ministro per le finanze, con gli altri Ministri interessati e con il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, stabilisce la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e di lavoro e del trattamento economico delle diverse categorie dei mobilitati per il servizio del lavoro e dei militari eventualmente comandati in servizio del lavoro.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva