Art. 22

[1]Condizione d'impiego e di lavoro e trattamento economico dei mobilitati per il servizio del lavoro.

[2]Il Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, con il Ministro per le finanze, con gli altri Ministri interessati e con il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, stabilisce la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e di lavoro e del trattamento economico delle diverse categorie dei mobilitati per il servizio del lavoro e dei militari eventualmente comandati in servizio del lavoro.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art22 · fonte su Normattiva