Oltre i casi previsti negli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano puo' essere fatta anche quando il padre o la madre, inabile ai sensi dell'art. 7, lettera b), della presente legge, non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla patria potesta' per il tempo in cui dura tale impossibilita'.
Testo vigente dal 22 aprile 1958
