Sono considerati orfani:

  • a)i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento;
  • b)i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per servizio, o comunque, per violenze subite purche' concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art7 · fonte del testo