I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorita', ente o privato. Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso. Egli, inoltre, ne da' partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art34 · fonte del testo