Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per causa di servizio. Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art2 · fonte del testo