Qualora avvenga che il prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice tutelare, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti tra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorita' ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinunce, e' dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di fare ricorso al tribunale in conformita' degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il prefetto ed il Comitato provinciale spetta di decidere al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art35 · fonte del testo