Quando la persona che esercita la patria potesta' o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati che privino dell'esercizio della patria potesta' o della tutela, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna. Il Comitato provinciale provochera' i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art40 · fonte del testo