Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 56 e 58 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni purche' non abbiano raggiunto l'eta' di 25 anni. Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione. Agli orfani di guerra, ammessi a lavoro in forza delle precedenti disposizioni, sono applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art60 · fonte del testo