La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria fatto agli invalidi per servizio, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione per la quale siano assunti. Analogamente il collocamento obbligatorio degli orfani dei caduti per servizio non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione. Nulla e' innovato per quanto concerne la sospensione dell'assegno di caroviveri stabilita dall'art. 4 del regio decreto-legge 16 ottobre 1936, n. 1870.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art14 · fonte del testo