Quando esistano orfani di eta' minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile e' corrisposta la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H. I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A. Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile puo' egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermiti ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e risulti in stato di bisogno. Nel caso che l'invalidita' sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari periodi non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidita' permanga, la detta pensione viene concessa a vita. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro della vedova e' da considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 135/1971

    Illegittimità dichiarata
    22 giugno 1971

    È inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo e 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Il giudice a quo, chiamato a conoscere del diritto a pensione dei figli di militari e civili deceduti per fatti di guerra, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle anzidette norme che concernono, invece, la maggiorazione o l'integrazione della pensione vedovile in caso di coesistenza di figli o dettano il trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra; e pertanto, la risoluzione della questione ad esse relative appare ictu oculi non pregiudiziale per la decisione del merito.

    Art. 60 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 48 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 3 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 62 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art60 · fonte del testo