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Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 15.000 per ciascun lavoratore, occupato nella azienda, al quale la contravvenzione si riferisce. In caso di recidiva specifica, il Ministro per i trasporti, anche su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, puo' pronunciare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'autorita' concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna.

Testo in vigore dal 15 marzo 1958 al 13 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1958-02-14;138~art14 · fonte del testo