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Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 15.000 per ciascun lavoratore, occupato nella azienda, al quale la contravvenzione si riferisce. In caso di recidiva specifica, il Ministro per i trasporti, anche su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, puo' pronunciare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'autorita' concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 1999, n. 205
1La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 7,comma 1,lettera d) la trasformazione in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, per i reati previsti dal presente articolo.
Testo in vigore dal 13 luglio 1999 al 15 gennaio 2000
