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I ruoli organici del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato II alla presente legge. Gli orari di lavoro del personale previsto dal precedente comma sono stabiliti secondo le norme precedentemente in vigore. Qualora detti orari comportino un lavoro settimanale di durata superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, sara' corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario. In conseguenza il limite di spesa annua relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, e' elevato di lire 1.975 milioni dal 1 gennaio 1970 e di lire 3.950 milioni dal 1 gennaio 1971.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1970 al 29 gennaio 1978
