Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte e' affidato a due revisori dei conti dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti e scuole d'arte. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo articolo 5, compresa quella della Cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Testo vigente dal 30 aprile 1962
