Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 297 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ciascuno degli Istituti di cui all'articolo 1 e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:
tolto: a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
tolto: b) il direttore dell'Istituto:
tolto: c) due insegnanti dell'istituto, designati dal Collegio dei professori. Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto. E' chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata. Segretario del Consiglio e' il funzionario amministrativo di grado piu' elevato. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina in commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione devo essere ricostituito. In deroga a quanto e' previsto dal presente articolo, i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresi' parte due insegnamenti dell'Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori. Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune. Nulla e' innovato per quanto riguarda l'attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;262~art2 · fonte del testo