Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario, alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Accademie di belle arti. Conservatori di musica e l'Aceademia d'arte drammatica, nonche' presso l'Accademia nazionale di danza, e' inquadrato nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle B, C e D annesse alla presente legge secondo l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto stabilito nel quarto comma del precedente articolo 6. L'inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva e' subordinato all'esito favorevole di apposita ispezione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. L'anzianita' di servizio residua e' utile ai fini del passaggio alla qualifica, superiore e dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio. Il numero dei posti nella qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui all'articolo 6, che puo' essere messo a concorso in applicazione degli articoli 7 e 9, e' diminuito di tante unita' quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in servizio.

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;262~art11 · fonte del testo