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Il Consiglio di amministrazione:

  • 1)delibera il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo;
  • 2)delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a carico dei bilancio dell'Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;
  • 3)propone le variazioni delle tabelle organiche dell'Istituto;
  • 4)provvede, secondo le modalita' stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonche' i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall'organico e non assegnati a personale di ruolo.

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;262~art3 · fonte del testo