Art. 9 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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Ad ogni Istituto e' assegnato un economico il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d' ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dell'Istituto, di cui assume, la responsabilita' in qulita' di consegnatario. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non piu' di cinque impiegati della carriera esecutiva. Ad ogni Istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delle classi sia superiore a dodici, e' assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All'Accademia nazionale di danza sono inoltre assegnati due impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verra' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 25 novembre 1973
