Art. 9 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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Ad ogni Istituto e' assegnato un economico il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d' ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dell'Istituto, di cui assume, la responsabilita' in qulita' di consegnatario. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non piu' di cinque impiegati della carriera esecutiva. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 16 dicembre 2010
