Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l'attivita' degli enti. Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro. Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro per la sanita' nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art17 · fonte su Normattiva