Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanita' alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonche' di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili dagli animali, con particolare riguardo a quelle localmente piu' diffuse. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanita' anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanita'. La preparazione di tali prodotti e' disposta con decreto del Ministro per la sanita'. Con tale decreto devono essere stabiliti:

  • a)l'istituto o gli istituti cui e' demandata la preparazione;
  • b)la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;
  • c)le modalita' di controllo;
  • d)le caratteristiche delle confezioni;
  • e)ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalita' di distribuzione. Con lo stesso decreto e' altresi' fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanita' in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

Testo vigente dal 17 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art4 · fonte su Normattiva