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All'onere di lire 2 miliardi 310 milioni, di cui al precedente articolo 7, si fa fronte per l'anno finanziario 1970 quanto a lire 740 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 1.570 milioni, mediante riduzione, per lire 785 milioni ciascuno, dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993
