Il personale di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e' mantenuto in servizio e conserva, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270
3con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Testo vigente dal 24 dicembre 1996
