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All'onere di lire 2 miliardi 310 milioni, di cui al precedente articolo 7, si fa fronte per l'anno finanziario 1970 quanto a lire 740 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 1.570 milioni, mediante riduzione, per lire 785 milioni ciascuno, dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Testo in vigore dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art20 · fonte su Normattiva