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Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale e' costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993
