Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale e' costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art8 · fonte su Normattiva