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Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' addetti aggiunti ed assistenti. Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto del Ministro per la difesa, sentito il Ministro per gli affari esteri, e con la stessa procedura puo' essere accreditato per piu' Stati o per piu' forze armate.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 24 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art1 · fonte del testo