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Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati addetti ((della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri)), nonche' addetti aggiunti ed assistenti. Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto del Ministro per la difesa, sentito il Ministro per gli affari esteri, e con la stessa procedura puo' essere accreditato per piu' Stati o per piu' forze armate.
Testo in vigore dal 24 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010
