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Qualora esigenze di sicurezza lo richiedano, il Ministero della difesa puo' destinare presso gli uffici degli addetti; all'estero militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza. Possono essere destinati a prestare servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, presso le rappresentanze italiane all'estero, militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza, nonche' sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con mansioni speciali; la relativa spesa e' a carico del bilancio del predetto Ministero. Il contingente del personale militare da inviare all'estero per le esigenze di cui ai precedenti commi e' determinato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, per quanto riguarda il personale da destinare presso gli uffici degli addetti, e con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro, per quanto concerne il personale destinato presso le rappresentanze diplomatiche italiane. Al personale di cui ai commi precedenti si applicano le norme degli articoli 4, 6 - primo comma - 7, 8, 12 - n. 1 - 13, 15 della presente legge.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 24 ottobre 2000
