Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2006 al 9 ottobre 2010. 263 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Al personale di cui all' articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
tolto: a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;
tolto: b) indennita' di sistemazione;
tolto: c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
tolto: d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
tolto: e) contributo spese per abitazione;
tolto: f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
tolto: g) provvidenze scolastiche;
tolto: h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
tolto: i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
tolto: l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
tolto: m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici. In caso di decesso del personale di cui all' articolo 2, spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art4 · fonte del testo