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Il personale accreditato per piu' forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente articolo 4, all'indennita' per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 1 annessa alla presente legge. A tale indennita' si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l'indennita' di servizio all'estero.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art5 · fonte del testo