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Il personale in servizio all'estero ha diritto in ogni anno solare ad una licenza ordinaria di 30 giorni. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate, ed in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria di cui al comma precedente e' rispettivamente aumentato della meta' e di due terzi. Al personale di cui ai precedenti commi si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18. Nei casi di licenze o congedi straordinari per malattia e per convalescenza, le indennita' per il servizio all'estero sono corrisposte per intero durante il primo mese e con la riduzione del 20 per cento durante il secondo mese. Nei detti casi, qualora il personale non possa essere trasferito senza danni, le indennita' per il servizio all'estero ridotte del 20 per cento sono corrisposte per altri due mesi. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di licenza o congedo straordinari la corresponsione delle indennita' per il servizio all'estero e' sospesa. Al personale di cui al secondo comma del precedente articolo si applicano, inoltre, le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 15 aprile 1998
