Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 62 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il trattamento economico previsto dalla presente legge compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse. Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennita' in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art9 · fonte del testo