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Il trattamento economico previsto dalla presente legge compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse. Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennita' in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art9 · fonte del testo