Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11 e 13 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 109 Cost., sotto il profilo che i funzionari del servizio sociale del tribunale per minorenni non avrebbero assicurato l'indipendenza propria del giudice e sarebbero organi di polizia giudiziaria, pur essendo gerarchicamente subordinati tramite il direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, al ministero di grazia e giustizia. È, infatti, da escludere che i funzionari del servizio sociale possano ritenersi estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, posto che non sono abilitati ad emettere provvedimenti decisori. D'altro canto i loro compiti - diretti alla prevenzione ed al trattamento della delinquenza minorile nonché alla raccolta di notizie utili al giudice ai fini della conoscenza del minore - esulano dalle attribuzioni della polizia giudiziaria specificate nell'art. 219 c.p.p., ne' i funzionari medesimi rientrano nell'elencazione e nelle norme di qualificazione dell'art. 221 c.p.p..
Art. 109 cost. · Art. 14 Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio · Art. 3 Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio · Art. 9 Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio