Art. 16 — Rapporti informativi - Organi competenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni. I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, entro il mese di febbraio di ogni anno. Il giudizio complessivo e' espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni e per l'impiego investito della dirigenza, dell'ufficio dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena. Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art16 · fonte del testo