Art. 16 — Rapporti informativi - Organi competenti
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I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni. I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, entro il mese di febbraio di ogni anno. Il giudizio complessivo e' espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni e per l'impiego investito della dirigenza, dell'ufficio dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena. Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
