Art. 3 — Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale
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Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono istituiti presso il Ministero di grazia giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
