Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio

Art. 3 — Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale

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Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono istituiti presso il Ministero di grazia giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art3 · fonte del testo