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((L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita' a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare. Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima, dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare)). In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante. Le somme iscritte debbono essere addizionate alla fine di ciascuna pagina e le addizioni debbono essere chiuse alla fine di ogni mese con la indicazione in tutte lettere. del totale delle riscossioni. A margine degli originali e delle copie l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, di cui al primo comma, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 36 parole tolte, 45 parole aggiunte.

L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima tolto: dell'esecuzione, tutti aggiunto: della esecuzione, gli atti richiestitolto: , con l'ammontare dei diritti e delle indennita' a qualsiasi titolo riscossi tolto: e da recuperare, nonche' delle somme riscosse a titolo di deposito per l'eventuale raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 1360 del Codice di procedura civile, o per le spese degli atti esecutivi aggiunto: o da recuperare. Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima, dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare. In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art103 · fonte del testo