Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita' a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare. Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima, dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare)). In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante. Le somme iscritte debbono essere addizionate alla fine di ciascuna pagina e le addizioni debbono essere chiuse alla fine di ogni mese con la indicazione in tutte lettere. del totale delle riscossioni. A margine degli originali e delle copie l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, di cui al primo comma, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
