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Miscellanea

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Legge 18 ottobre 1951, n. 1128

Aggiornato al
16 dicembre 2010
Articoli
170
Versioni storiche
389

Parte prima — Ordinamento degli ufficiali giudiziari

Capo I — Disposizioni preliminariartt. 1-2abrogato
Capo II — Concorso e nominaartt. 3-19abrogato
Capo III — Cauzione ed assunzione in servizioartt. 20-24abrogato
Capo IV — Esenzione ed incompatibilitàartt. 25-27abrogato
Capo V — Assegnazioni di sedi e tramutamentiartt. 28-30abrogato
Capo VI — Applicazioni e supplenzeartt. 31-36abrogato
Capo VII — Funzioni direttiveartt. 37-39abrogato
Capo VIII — Commissione di vigilanza e di disciplina Anzianità di servizio e note di qualificaartt. 40-47abrogato
Capo IX — Disciplina e procedimento disciplinareartt. 48-70abrogato
Capo X — Congedi ed aspettativeartt. 71-77abrogato
Capo XI — Dimissioni, collocamento a riposo e dispensa dal servizioartt. 78-82abrogato
Capo XII — Tabella organicaartt. 83-85abrogato

Parte seconda — Servizio delle notificazioni e delle esecuzioni - retribuzioni

Capo I — Obblighi, competenza e attribuzioniartt. 86-100abrogato
Capo II — Registriartt. 101-107abrogato
Capo III — Retribuzioniartt. 108-140abrogato
Capo IV — Disposizioni tributarieartt. 141-146abrogato

Parte terza — Ordinamento degli aiutanti ufficiali giudiziari

Parte quarta — Disposizioni finali e transitorie