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L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di eseguire nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indichi i diritti e le indennita' in misura inferiore a quella percepita, e' punito, salva l'azione penale, con l'ammenda disciplinare. All'ammenda stabilita nel comma precedente puo' essere aggiunta, nei casi piu' gravi, la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni. In caso di abitualita' nella infrazione si puo' far luogo alla destituzione. Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravita' dei fatti lo esiga, la sospensione preventiva di cui all'art. 55 puo' essere ordinata, oltre che dal Ministro per la grazia e giustizia, dal primo presidente della Corte di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti a quell'ufficio e dal primo presidente della Corte di appello negli altri casi, sempre sentito il pubblico ministero.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art104 · fonte del testo