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Per la iscrizione di ogni atto civile, penale o amministrativo in uno dei registri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 101, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 18.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
