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Nei casi previsti dall'art. 93, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all'art. 136 del Codice di procedura civile, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 15 a facciata. Quando la copia dell'atto da notificare e' radatta dalla parte spetta all'ufficiale giudiziario meta' del diritto di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
