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Quando la notificazione degli atti e' eseguita col mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese postali, il diritto fisso postale di lire 22.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art112 · fonte del testo