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Salvo quanto e' disposto nell'art. 75 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, i proventi e le indennita' ricuperati spettano all'ufficiale giudiziario, od a chi ne fa le veci, che presta effettivo servizio nell'ufficio al momento dell'invio, da parte del procuratore del registro, delle somme ricuperate. In mancanza di specificazione, l'ammontare delle somme ricuperate e' attribuito per meta' ai proventi e per meta' alle indennita'.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
