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La percentuale sui crediti ricuperati dall'erario sui campioni civili e penali, e' liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le stesse norme stabilite nella legge 8 agosto 1895, n. 556, e successive modificazioni. Il procuratore del registro, alla fine di ogni bimestre, liquida l'ammontare della percentuale medesima e lo trasmette direttamente all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art124 · fonte del testo