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Le autorita' indicate nell'articolo 48, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti ufficiali giudiziari. Agli aiutanti ufficiali giudiziari sono estese, in quanto applicabili, le altre norme contenute nel capo IX della parte I, sulla disciplina e il procedimento disciplinare.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
